Giovedì 17 giugno è stato firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia.
Le parti firmatarie, Confagricoltura, Coldiretti e CIA, per i datori di lavoro, e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, per i lavoratori, sottolineano il senso di responsabilità che ha qualificato l’intera trattativa, nonostante le difficoltà che, a livello generale, stanno caratterizzando l’attuale fase economica, fortemente aggravate dal fenomeno pandemico e che ha consentito di raggiungere un’intesa importante per il mondo produttivo agricolo della provincia di Perugia.
Tra le novità più significative, si segnala l’ampliamento della sfera di applicazione del CCNL – che è stato esteso anche alle imprese che esercitano attività di frangitura delle olive in via esclusiva (frantoi) – e l’introduzione di una maggiore flessibilità nella distribuzione dell’orario settimanale di lavoro attraverso specifici accordi aziendali.
Riviste anche le mansioni ed i relativi profili professionali, nell’ottica di cogliere le richieste di ammodernamento provenienti dal mondo imprenditoriale, anche ai fini di un’armonizzazione tra i contratti provinciali della regione.
Molto importante, l’ulteriore slancio al sistema della bilateralità agricola, mediante l’approvazione, a latere, di un ampio progetto che sosterrà il mondo produttivo negli adempimenti legati alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, mediante l’istituzione della figura del rappresentante territoriale per la sicurezza, la stipula di convenzioni con i medici del lavoro, la formazione professionale specifica.
L’aumento retributivo previsto, pari all’1,8%, sostanzialmente in linea con gli indicatori di riferimento, cerca di mediare l’esigenza di salvaguardare il potere di acquisto dei lavoratori con quella di prevedere un costo del lavoro sostenibile per l’impresa.
Di seguito, in sintesi, le principali novità.
- ART. 1 – Oggetto del contratto: l’ampliamento della sfera di applicazione del contratto, che è stato esteso anche alle imprese che esercitano attività di frangitura delle olive in via esclusiva (frantoi).
- ART. 8 – Cassa extra legem – F.I.M.I.LA./Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (CPL) – SISTEMA DELLA BILATERALITA’: è stato previsto un ulteriore slancio al sistema della bilateralità agricola, mediante l’approvazione, a latere, di un ampio progetto che sosterrà il mondo produttivo negli adempimenti legati alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, mediante l’istituzione della figura del rappresentante territoriale per la sicurezza, la stipula di convenzioni con i medici del lavoro, la formazione professionale specifica.
- ART. 23 – Trasformazione del rapporto: ridotto da 6 a 3 mesi il periodo di tempo entro il quale deve essere esercitato il diritto alla trasformazione del rapporto.
- ART. 31 – Classificazione: riviste le mansioni ed i relativi profili professionali, nell’ottica di cogliere le richieste di ammodernamento provenienti dal mondo imprenditoriale, anche ai fini di un’armonizzazione tra i contratti provinciali della regione.
- ART. 34 – Orario di lavoro: introduzione di una maggiore flessibilità nella distribuzione dell’orario settimanale di lavoro attraverso specifici accordi aziendali “In caso di specifiche e comprovate esigenze aziendali e produttive, può essere stipulato un accordo, con l’assistenza delle Parti sindacali firmatarie del presente contratto, cui aderiscono datore di lavoro e lavoratori interessati, che preveda una specifica organizzazione dell’orario di lavoro. Nelle aziende nelle quali non siano presenti lavoratori iscritti ad alcuna organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto, l’accordo dovrà essere firmato congiuntamente da tutte e tre le Organizzazioni sindacali.”.
- ART. 49 – Retribuzione: aumento retributivo previsto pari all’1,8%, con decorrenza dalle retribuzioni del mese di giugno 2021.
- ART. 67 – Lavori pesanti e nocivi: adeguati alla normativa vigente i limiti per il trasporto dei pesi.
- F.I.M.I.L.A.: Indennità di malattia: ridotto da 6 a 4 giorni la durata degli eventi di malattia per i quali, solo per i 3 giorni di carenza viene riconosciuta un’indennità del 70% del salario giornaliero del lavoratore, in luogo del 100%, come accade per le malattia di durata maggiore.