Prestazioni

Tutti gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Perugia, sia tempo indeterminato che determinato, possono beneficiare di un’indennità giornaliera integrativa a quella corrisposta dall’INPS e/o dall’INAIL, nelle seguenti misure:

  • Indennità di malattia
    a)     per eventi di malattia della durata inferiore o uguale a 6 giorni, per i 3 giorni di carenza sarà riconosciuto il 70 % del salario giornaliero effettivovigenteal momento; per eventi di durata superiore a 6 giorni, per i 3 giorni di carenza sarà riconosciuto il 100% del salario giornaliero individuato come sopra;
    b)      per gli eventi di malattia, fatta salva la previsione di cui al punto precedente, il F.I.M.I.L.A. integrerà tutte le giornate indennizzate dall’I.N.P.S. fino al raggiungimento del 100% del salario giornaliero effettivo vigente al momento.
  • Indennità di infortunio
    per gli eventi di infortunio, il F.I.M.I.L.A. integrerà l’indennità erogata dall’I.N.A.I.L. riconoscendo per le 3 giornate di carenza un importo fino al raggiungimento del 100 % del salario giornaliero effettivo vigenteal momento dell’evento.Le aziende hanno diritto a richiedereal F.I.M.I.L.A. il rimborso degli importi erogati per i 3 giornidi carenza.
  • Indennità di maternità obbligatoria
    per i periodi di maternità obbligatoria, il F.I.M.I.L.A. integrerà tutte le giornate indennizzate dall’I.N.P.S. con un’indennità pari al 20% del salario giornaliero effettivo vigenteal momento dell’evento.
  • Indennità di maternità facoltativa
    per i periodi di maternità facoltativa, il F.I.M.I.L.A. riconoscerà un’integrazioneuna-tantum pari ad € 500,00 (cinquecento/00). Per tale indennità viene previsto un tetto massimo di spesa di € 10.000,00 annue; oltre tale soglia il Comitato di Gestione si riserva di valutare l’ammissibilità delle domande sulla base della disponibilità finanziaria del Fondo.
  • Indennità cassa integrazione
    per ogni giornata di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria Agricola (C.I.S.O.A.) o di Cassa in deroga, il FIMILA integrerà tutte le giornate indennizzate dall’I.N.P.S. fino al raggiungimento del 100 %del salario giornaliero effettivo vigente al momento dell’evento, compresa l’eventuale integrazione contrattuale erogata dall’azienda
  • Assegno di solidarietà
    l’operaio licenziato per superamento del periodo di comporto o per inabilità al lavoro riconosciuta dagli Enti preposti, ha diritto ad un assegno di solidarietà pari ad € 500,00 mensili,per un periodo massimo di 6 mesi. In caso di ricollocazione, l’operaio ha obbligo di comunicarlo al FIMILA,che provvederà a sospenderne l’erogazione.
  • Assegno agli eredi
    in caso di decesso del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, è corrisposto un importodi € 3.000,00complessivi,a favore del coniuge e/o dei figli del dipendente.
  • Borse di studio
    è istituito un contributo a favore del lavoratore/studenteche abbia lavorato almeno 102 giornate nell’ultimobiennio,o del proprio figlioresidente in Italia,che consegua il diploma di istruzione secondaria o di laurea o di laurea magistrale.Il diploma deve essere conseguito con il risultato finale di almeno 90/100, in caso di diploma di istruzione secondaria, e di almeno 100/110 in caso di laurea o di laurea magistrale.La borsa di studio verrà assegnata ai figli del dipendente che abbiano conseguito il diplomadi istruzione secondaria con un corso distudi regolare ed i diplomi di laurea con al massimo un anno di fuoricorso.
    Il contributo previsto è pari a:

    • € 800,00, per il conseguimento del diploma di laurea magistrale;
    • € 600,00, per il conseguimento del diploma di laurea;
    • € 400,00, per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria.

    Le borse di studio verranno assegnate nel limite del budget annuale destinato a questa misura dal Comitato di Gestione del FIMILA, che provvederà anche a stilare il regolamento attuativo per l’erogazione della borse per titoli conseguiti all’estero.

    Le domande andranno presentate tra l’1 ed il 31 dicembre di ogni anno, relativamente ai titoli conseguiti nell’anno.

    Nel caso in cui la totalità delle domande presentate fosse superiore al budget stabilito, l’importo delle singole borse di studio verrà riproporzionato di conseguenza.

    Ai dipendenti, richiedenti le indennità di cui ai punti 1), 2) e 5), che hanno ricevuto un’indennità INPS o INAIL già pari alla retribuzione giornaliera come sopra individuata, il F.I.M.I.L.A. erogherà comunque un’integrazione giornaliera pari ad € 8,00.

    Le indennità di cui ai punti 1) e 2)saranno corrisposte dal primo al 180° giorno del periodo. Il Comitato di Gestione si riserva la valutazione delle situazioni particolari del lavoratore interessato per deliberare l’eventuale erogazione delle indennità, in deroga al periodo di 180 giorni.

    Il Comitato di Gestione alla fine di ogni anno, valutata la consistenza del fondo cassa del FIMILA, potrà individuare un budget di spesa da destinare ad attività di formazione e/o informazione in materia di lavoro e sicurezza, nonché a favore di prestazioni sociali diverse da quelle già individuate.

    Ai fini del calcolo delle indennità previste dal presente regolamento, il salario giornaliero effettivo è calcolato nel seguente modo: nel caso degli OTI, è pari alla retribuzione mensile divisa per il coefficiente 26; nel caso degli OTD, è pari alla retribuzione oraria moltiplicata per il coefficiente 6,50.

    RIMBORSO ALLE AZIENDE DELLE INDENNITÀ ANTICIPATE

    Constatata l’esistenza sempre più diffusa di prassi e accordi aziendali che prevedono l’anticipo dell’indennità FIMILA da parte delle aziende ai propri dipendenti, il Comitato di Gestione stabilisce che in detti casi, dietro esplicita richiesta dell’azienda, controfirmata dal lavoratore avente diritto, l’erogazione delle indennità può essere versata direttamente al datore di lavoro. Alla domanda di integrazione, presentata sull’apposita modulistica dovrà essere allegata oltre a copia dei documenti ordinariamente previsti, anche copia del cedolino paga dal quale risulti l’erogazione dell’anticipo per un importo almeno pari a quello dell’indennità F.I.M.I.L.A.. In tali casi l’assoggettamento a ritenuta IRPEF di tale indennità è effettuato direttamente dal datore di lavoro medesimo.